Novità 2023
Credito d’imposta 110%
E’ possibile ottenere il credito d’imposta del 110% anche per le spese sostenute nel 2023
- quando ricorrono una delle seguenti condizioni per i lavori:
- diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
- Quando si tratta di spese sostenute entro 30 settembre 2023 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo.
- Quando trattasi di interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile agli Iacp per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Rimane il credito d’imposta nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023 qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- si tratti di interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell’articolo 119, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15mila euro.
Sconto in fattura o cessione del credito
Il DL n 11 dal 17 febbraio 2023 ha di fatto bloccato il meccanismo della cessione del credito con lo scopo di ridurre il peso sulle casse dello Stato derivante dalla opzione alternativa all’utilizzo diretto dei crediti di imposta da bonus edilizi.
Con le modifiche al Decreto Blocca cessioni in vigore dal 17 febbraio, introdotte dalla Camera dei deputati, vengono comunque esclusi dal divieto di cessione alcuni specifici interventi:
- quelli effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche,
- quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato,
- quelli volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).
Inoltre, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi del superbonus), ovvero:
- per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel superbonus, stabilendo che, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi diversi dal superbonus), per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica altresì, secondo una modifica introdotta in sede referente, anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
- risulti, secondo la modifica introdotta in sede referente che sostituisce interamente la lettera c), presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16- bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi;
- al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013).
Superbonus: remissione in bonis entro il 30 novembre
Omessa opzione per le spese 2022: si può rimediare entro novembre
Anche i contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, senza quindi rispettare il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (art.2 comma 1, Dl 16/2012), entro la scadenza di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2023). L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.