Compilazione quadro RW
Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
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Compilazione quadro RW – Investimenti e attività finanziarie all’estero
A chi è rivolto l’obbligo della compilazione
L’obbligo di monitoraggio fiscale e di compilazione del quadro RW del modello Redditi non riguarda soltanto i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
Come deve essere compilato il Quadro RW
Nel caso in cui il contribuente tenuto a dichiarare attività finanziarie o investimenti detenuti all’estero sia obbligato a presentare il modello Redditi, il quadro RW dovrà essere compilato e presentato insieme alla dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche debitamente compilato.
Cosa comporta la mancata compilazione
La mancata compilazione del quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche comporta l’applicazione di una sanzione fissa di €. 258 se l’omissione viene sanata entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Successivamente si applicano le sanzioni percentuali dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (raddoppiate se le attività sono in Paesi Black List).
Molto spesso a causa di scarsa informazione, i contribuenti non effettuano la compilazione di questo specifico quadro della dichiarazione.
In alcuni casi sarà possibile ricorrendo al ravvedimento operoso, sanare tale adempimento evitando di incorrere in pesanti sanzioni.
Sanzioni per la mancata compilazione del Quadro RW
La mancata compilazione del quadro RW ha un duplice risvolto sanzionatorio, che possiamo così riassumere.
Sanzioni ai fini del monitoraggio fiscale
- Sanzione del 3% di quanto non dichiarato se l’investimento è detenuto in Paesi non Black List;
- Sanzione del 6% di quanto non dichiarato se l’investimento è detenuto in Paesi Black List.
Sanzioni per mancato versamento IVIE e IVAFE
La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui sia dovuto il pagamento di IVIE e IVAFE comporta l’applicazione del regime sanzionatorio delle imposte sui redditi.
Casi in cui di frequente si deve sanare la mancata compilazione del Quadro RW
Di seguito elenchiamo i casi più comuni in cui il contribuente si trova a dover sanare la mancata compilazione del quadro RW.
- Persona fisica residente che ha immobili all’estero;
- Ex Frontaliere che non ha provveduto a rimpatriare entro 6 mesi le proprie disponibilità finanziarie estere;
- Persona fisica residente che ha delega su conti esteri;
- Persona fisica residente che ha ereditato disponibilità estere o immobili, senza mai dichiararli;
- Soggetto appartenente alla Cee o Extracee che ha portato la residenza in Italia e non ha mai evidenziato nel quadro RW le proprie disponibilità finanziarie o immobiliari estere.
Soggetti esonerati da Compilazione e Monitoraggio fiscale
Tra i soggetti esonerati dalla compilazione del quadro RW rientrano:
- coloro che detengono attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti;
- le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
- i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.